Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
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