Art. 1
Durata
In vigore dal 31 mag 2007
La decisione 2004/20/CE è modificata come segue:
1)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La denominazione dell'agenzia è “Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione”».
2)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Durata
L'agenzia adempie ai propri compiti dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2015.»
3)
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Obiettivi e compiti
1. L'agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti di esecuzione per la gestione delle azioni comunitarie nei settori dell'energia, dell'imprenditorialità e dell'innovazione, compresa l'ecoinnovazione, e del sistema di trasporto merci sostenibile nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (di seguito “PCI”), e del secondo programma Marco Polo 2007-2013, istituito dal regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):
a)
gestire tutte le fasi del ciclo di progetti specifici nell'ambito del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità e del programma Energia intelligente — Europa, istituiti dalla decisione 1639/2006/CE, e del secondo programma Marco Polo, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;
b)
adottare gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, svolgere tutte le operazioni necessarie alla gestione delle misure di esecuzione, in particolare di quelle inerenti alla concessione di appalti e sovvenzioni nel quadro del PCI e del secondo programma Marco Polo;
c)
raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare e valutare l'attuazione del PCI e del secondo programma Marco Polo.
2. L'agenzia gestisce inoltre tutte le fasi del ciclo delle misure di esecuzione ad essa delegate nel quadro dei seguenti programmi:
a)
Energia intelligente — Europa (2003-2006), istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
b)
Marco Polo (2003-2006), istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
I diritti e gli obblighi della Commissione riguardo alle misure di esecuzione di cui alla lettera b) sono conferiti all'agenzia.
3. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, a seguito del parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito del PCI o di altri programmi comunitari, a termini dell' di detto regolamento, nei settori indicati al paragrafo 1.
4. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d’informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.
(*1)
GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15."
(*2)
GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1."
(*3)
GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29."
(*4)
GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.»
"
4)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Sovvenzioni
L'agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate sulla dotazione finanziaria del PCI e del secondo programma Marco Polo e, se necessario, di altri programmi comunitari o azioni la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.»
5)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L'agenzia provvede all'esecuzione del suo bilancio di funzionamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (*5).
(*5)
GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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