Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 2007
Lo Stato membro relatore procede all’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’ e comunica alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull’iscrizione o meno della sostanza attiva di cui all’ nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
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