Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 mag 2007
Gli Stati membri garantiscono che: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano revocate entro il 25 novembre 2007; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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