Art. 2
In vigore dal 25 mag 2007
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb siano revocate entro il 25 novembre 2007;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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