Art. 4 · Obiettivi generali

Art. 4

Obiettivi generali

In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivi generali 1.   Il programma è inteso ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: a) garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento e la facilitazione al commercio, nonché il sostegno alla strategia per la crescita e l’occupazione; b) assicurare che le amministrazioni doganali degli Stati membri interagiscano e assolvano ai loro obblighi in modo altrettanto efficiente come se costituissero un’unica amministrazione, garantendo un livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l’attività legittima delle imprese; c) garantire la necessaria tutela degli interessi finanziari della Comunità; d) rafforzare la protezione e la sicurezza; e) preparare i paesi menzionati all’, paragrafo 2, all’adesione, anche mediante la condivisione di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali di tali paesi. 2.   L’impostazione comune in materia di politica doganale viene continuamente adeguata ai nuovi sviluppi nell’ambito della collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai responsabili gerarchici delle amministrazioni doganali degli Stati membri o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo suddetto in merito alle misure relative all’attuazione del programma.
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