Art. 19 · Controllo finanziario

Art. 19

Controllo finanziario

In vigore dal 23 mag 2007
Controllo finanziario Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all’occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti. Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.
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