Art. 17
Spese
In vigore dal 23 mag 2007
Spese
1. Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. La Comunità si fa carico delle spese seguenti:
a)
i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento quotidiano dei componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 3;
b)
le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari e seminari di approfondimento, gruppi di progetto e di indirizzo nonché azioni di formazione e monitoraggio;
c)
i costi relativi all’organizzazione di seminari e seminari di approfondimento;
d)
le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all’;
e)
i costi di acquisizione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;
f)
i costi relativi alle altre attività di cui all’, paragrafo 2, lettera h), sino ad un ammontare massimo pari al 5 % del costo totale del programma.
3. I paesi partecipanti si fanno carico delle seguenti spese:
a)
i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento dei componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 4;
b)
i costi relativi alla formazione iniziale e continua dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.
4. I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per assicurare che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.
La Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.
5. L’allocazione finanziaria del presente programma può riguardare anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni, spese connesse a reti informatiche incentrate sullo scambio di informazioni, assieme a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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