Art. 16
Dotazione finanziaria
In vigore dal 23 mag 2007
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 323 800 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del Piano finanziario pluriennale, in conformità del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Storico versioni
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