Art. 16 · Dotazione finanziaria

Art. 16

Dotazione finanziaria

In vigore dal 23 mag 2007
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 323 800 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del Piano finanziario pluriennale, in conformità del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
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