Art. 10
Gruppi di progetto e gruppi di indirizzo
In vigore dal 23 mag 2007
Gruppi di progetto e gruppi di indirizzo
La Commissione può istituire, in cooperazione con i paesi partecipanti, gruppi di progetto incaricati dell’esecuzione di compiti specifici da assolvere entro tempi prestabiliti e gruppi di indirizzo, responsabili delle attività di coordinamento.
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