Art. 7
Gruppi di riferimento
In vigore dal 23 mag 2007
Gruppi di riferimento
1. Ai fini della presente decisione i gruppi di riferimento comprendono:
a)
tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro richiesta di protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;
b)
tutti i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;
c)
tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro e che, conformemente all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro, utilizzano il rimpatrio volontario;
d)
tutti gli altri cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.
2. Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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