Art. 6
Azioni comunitarie
In vigore dal 23 mag 2007
Azioni comunitarie
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») in materia di politica di rimpatrio e misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'.
2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:
a)
promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;
b)
sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di rimpatrio;
c)
sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;
d)
sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di rimpatrio, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, in particolare per incoraggiare maggiormente la ricerca comparativa per quanto riguarda l'impatto dei programmi di rimpatrio precedenti e attuali;
e)
sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;
f)
sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore del rimpatrio, in particolare per la diffusione di statistiche disaggregate in base ai rimpatri volontari e forzati;
g)
sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico, in cooperazione con l'Agenzia, di un manuale comune sulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio, incluse le scorte;
h)
fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano azioni urgenti.
3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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