Art. 4 · Azioni ammissibili negli Stati membri

Art. 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare: a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di assicurare la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento; b) la promozione delle modalità e dei mezzi per fornire quanto prima informazioni sul rimpatrio nelle procedure di asilo e immigrazione e per incoraggiare individualmente i cittadini di paesi terzi ad utilizzare la possibilità del rimpatrio volontario; c) l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri; d) lo sviluppo di modalità di cooperazione tra diversi livelli di autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, comunali o altre che consentano ai funzionari di ottenere rapidamente informazioni sulle esperienze e sulle pratiche esistenti altrove in materia di rimpatrio e, se possibile, di riunire le risorse; e) la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute. 2.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare: a) la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine, precedente residenza o transito e la relativa comunicazione alle persone potenzialmente da rimpatriare; b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento; c) l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito; d) studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto; e) lo scambio di informazioni e migliori pratiche, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili; f) l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici; g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito; h) l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il rimpatrio duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza. 3.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all', paragrafo 1, lettera c), riguardanti in particolare: a) il miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in materia di rimpatrio nei tempi più brevi; b) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire o di far applicare rapidamente le decisioni di allontanamento, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili; c) il miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi contro le decisioni di rimpatrio; d) l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità amministrative delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari nazionali, regionali, locali, comunali o altri, per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio; e) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia in materia di rimpatrio. 4.   Le azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.
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