Art. 19 · Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

Art. 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

In vigore dal 23 mag 2007
Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali 1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi: a) una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, con dati disaggregati tra rimpatri volontari e forzati, ove disponibili, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati; b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo coperto dal programma pluriennale; c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità; d) un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari; e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità; f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'; g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati; h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale. 2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione. 3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale la Commissione esamina: a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’; b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta; c) la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione; d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione. 4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmapluriennale. 5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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