Art. 52 · Obblighi di informazione

Art. 52

Obblighi di informazione

In vigore dal 23 mag 2007
Obblighi di informazione 1.   L’Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l’obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull’avanzamento dell’azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull’esecuzione del programma annuale. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione: a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull’esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo; b) entro il 30 giugno 2012, per il periodo dal 2007 al 2010, e il 30 giugno 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 30 giugno 2010, una relazione per il riesame degli , accompagnato da proposte di modifiche, se necessario; b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, corredato di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo; c) entro il 31 dicembre 2012, per il periodo dal 2007 al 2010 e il 31 dicembre 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione ex post.
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