Art. 51
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 23 mag 2007
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.
2. La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all’ nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all’, paragrafo 3.
3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.
4. Nell’ambito della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all’, paragrafo 3, lettera c), la Commissione valuta l’impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell’Agenzia e l’adeguatezza dei criteri fissati per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell’Unione europea in questo settore.
Storico versioni
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