Art. 5 · Azioni ammissibili negli Stati membri

Art. 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Il Fondo sostiene azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi specifici di cui all’, e più particolarmente: a) infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l’incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi di frontiera; b) infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l’impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne; c) attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l’esame dei documenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali; d) mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto; e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti; f) sistemi di informazione e comunicazione; g) programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari; h) istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica; i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate; j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera; k) studi e progetti pilota volti a incentivare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo. 2.   Il Fondo non sostiene azioni relative alle frontiere esterne temporanee che comportino investimenti strutturali incompatibili con l’obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in particolare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
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