Art. 46 · Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

Art. 46

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri 1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. 2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di azioni o programmi annuali. Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall’, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo. 3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate. 4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’ un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.
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