Art. 4 · Obiettivi specifici

Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivi specifici 1.   In relazione all’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici: a) attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera; b) sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi di frontiera; c) introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e post frontiera; d) garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontiera esterna (terrestre, aerea, marittima); e) introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie di viaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati; f) istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera; g) migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo; h) intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioni connesse; i) promuovere standard di gestione della qualità. 2.   In relazione all’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera b), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici: a) ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera; b) promuovere l’uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applicazione effettiva; c) intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsificati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione; d) favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all’impiego di sistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne; e) provvedere all’attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell’analisi dei rischi. 3.   In relazione all’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera c), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici: a) istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d’istruzione, formazione e qualifica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall’Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest’ultima nel settore; b) sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, a complemento degli orientamenti e attività dell’Agenzia in questo settore; c) incoraggiare l’uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un’applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole; d) sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapide e valide in relazione all’attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti; e) promuovere l’uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera; f) costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l’ingresso e per le persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri; g) aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l’incolumità degli operatori di frontiera e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto. 4.   In relazione all’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera d), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici: a) potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri; b) introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell’adempimento degli obblighi loro imposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (20) e dell’ della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione di Schengen») (21) al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne; c) promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l’altro impartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio; d) promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d’infrastruttura nella procedura di domanda di visto; e) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare le domande di visto; f) promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrative uniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicati in paesi terzi diversi; g) incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l’altro mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo centri comuni per le domande di visto; h) incoraggiare iniziative nazionali per l’adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi; i) istituire uffici consolari comuni.
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