Art. 3 · Obiettivi generali del Fondo

Art. 3

Obiettivi generali del Fondo

In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivi generali del Fondo 1.   Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi: a) organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne; b) gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità; c) applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull’attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006; d) miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo. 2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:574:oj#art-3