Art. 20 · Adozione di orientamenti strategici

Art. 20

Adozione di orientamenti strategici

In vigore dal 23 mag 2007
Adozione di orientamenti strategici 1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale. 2.   Per gli obiettivi generali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità al fine di istituire progressivamente il sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere esterne e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione. 3.   Per l’obiettivo generale di cui all’, paragrafo 1, lettera d), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali. 4.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007. 5.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.
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