Art. 19 · Azioni specifiche

Art. 19

Azioni specifiche

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni specifiche 1.   La Commissione compila ogni anno un elenco di azioni specifiche cui gli Stati membri dovranno dare attuazione, laddove appropriato in cooperazione con l’Agenzia, che contribuiscano allo sviluppo del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontiera strategici individuate grazie alle analisi dei rischi di cui all’. 2.   Il programma di lavoro annuale di cui all’, paragrafo 3, stabilisce il quadro di finanziamento per dette azioni, compresi gli obiettivi e i criteri di valutazione. 3.   L’elenco delle azioni selezionate è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il contributo finanziario del Fondo per le azioni specifiche è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l’80 % del costo di ogni azione. 5.   Le risorse annuali disponibili per dette azioni non possono superare EUR 10 milioni. Le risorse ancora disponibili in seguito alla selezione di cui al paragrafo 3 possono essere impiegate per finanziare le azioni di cui all’.
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