Art. 15 · Analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse

Art. 15

Analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse

In vigore dal 23 mag 2007
Analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse 1.   Per determinare la ponderazione di cui all’, paragrafo 8, l’Agenzia trasmette alla Commissione, entro il 1o aprile di ogni anno, una relazione specifica in cui sono descritte le difficoltà nell’effettuare la sorveglianza di frontiera e la situazione alle frontiere esterne degli Stati membri, con specifico riguardo agli Stati membri particolarmente vicini a zone ad alto rischio d’immigrazione clandestina nell’ultimo anno, tenuto conto anche del numero di persone entrate illegalmente in tali Stati membri e dell’estensione del territorio di tali Stati membri. 2.   In base al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all’ del regolamento (CE) n. 2007/2004 la relazione fa un’analisi delle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nell’ultimo anno, tenuto conto degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi, e delinea possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne. L’analisi dei rischi è basata essenzialmente sulle seguenti informazioni raccolte dall’Agenzia, fornite dagli Stati membri o ottenute dalla Commissione (Eurostat): a) il numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna; b) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano o tentavano di attraversare illegalmente la frontiera esterna; c) il numero di passatori intercettati che hanno favorito intenzionalmente l’ingresso non autorizzato di cittadini di paesi terzi; d) il numero di documenti di viaggio falsi o falsificati e il numero di documenti di viaggio e visti rilasciati per falsi motivi che sono stati individuati ai valichi di frontiera in conformità al codice frontiere Schengen. Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le statistiche stabilite dalla Commissione (Eurostat) bensì quelle fornite dagli Stati membri, l’Agenzia può chiedere a tali Stati membri le informazioni necessarie per valutarne la qualità, la raffrontabilità e la completezza. Ai fini di tale valutazione l’Agenzia può chiedere l’assistenza della Commissione (Eurostat). 3.   La relazione individua, infine, a norma dei paragrafi 1 e 2, i livelli attuali di minaccia alle frontiere esterne dei singoli Stati membri e determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per ogni sezione della frontiera esterna per ciascuno Stato membro: a) frontiera terrestre esterna: i) fattore 1: minaccia normale; ii) fattore 1,5: minaccia media; iii) fattore 3: minaccia elevata; b) frontiera marittima esterna: i) fattore 0: minaccia minima; ii) fattore 1: minaccia normale; iii) fattore 3: minaccia media; iv) fattore 8: minaccia elevata.
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