Art. 11 · Metodi d’esecuzione

Art. 11

Metodi d’esecuzione

In vigore dal 23 mag 2007
Metodi d’esecuzione 1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’ e l’assistenza tecnica di cui all’ della presente decisione. 2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea secondo le seguenti modalità: a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’; b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli , in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli . 3.   I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della presente decisione. 4.   Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.
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