Art. 1 · Oggetto e ambito d’applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito d’applicazione

In vigore dal 23 mag 2007
Oggetto e ambito d’applicazione La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo per le frontiere esterne, (di seguito denominato «il Fondo»), nell’ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione. Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.
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