Art. 54
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 mag 2007
Disposizioni transitorie
1. La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.
2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima del 7 giugno 2007 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.
3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.
Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.
4. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.
5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:573:oj#art-54