Art. 5
Misure d'urgenza
In vigore dal 23 mag 2007
Misure d'urgenza
1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all' e in aggiunta ad esse, misure a favore degli Stati membri.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l'attuazione di misure d'urgenza dirette a far fronte a situazioni di particolare pressione. Si tratta di situazioni in cui l'arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere di un elevato numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture dello Stato membro o degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmente significativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l'accesso alla protezione garantita dalla normativa comunitaria.
3. Le azioni attuate per far fronte alle situazione di particolare pressione di cui al paragrafo 2 possono beneficiare del sostegno del Fondo se:
a)
sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente; e
b)
la loro durata non è superiore a sei mesi.
4. Le misure d'urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:
a)
l'accoglienza e l'alloggio;
b)
la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;
c)
l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;
d)
le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure;
e)
le spese logistiche e di trasporto;
f)
l'assistenza legale e linguistica;
g)
i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d'origine e altre misure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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