Art. 49 · Monitoraggio e valutazione

Art. 49

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 23 mag 2007
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri. 2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all' nel quadro della preparazione della relazione di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.
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