Art. 43
Conservazione dei documenti
In vigore dal 23 mag 2007
Conservazione dei documenti
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell', paragrafo 1.
La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.
Storico versioni
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