Art. 41 · Differimento del pagamento

Art. 41

Differimento del pagamento

In vigore dal 23 mag 2007
Differimento del pagamento 1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora: a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate. 2.   Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati circa i motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:573:oj#art-41