Art. 34 · Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

Art. 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri 1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro. La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell' entro tre mesi dalla ricezione della stessa. 2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.
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