Art. 31 · Competenze degli Stati membri

Art. 31

Competenze degli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Competenze degli Stati membri 1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari. 3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile. 4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi. 5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:573:oj#art-31