Art. 3 · Azioni ammissibili negli Stati membri

Art. 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori: a) condizioni di accoglienza e procedure di asilo; b) integrazione delle persone di cui all', il cui soggiorno in un dato Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile; c) rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura relativa al regime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri; d) reinsediamento delle persone di cui all', lettera e); ai fini della presente decisione per «reinsediamento» si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status: i) status di rifugiato ai sensi dell', lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o ii) uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato; e) trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all', lettere a) e b), dallo Stato membro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loro analoga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all', lettera c) a un altro Stato membro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale; 2.   Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti: a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio; b) le strutture e la formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo; c) la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche; d) l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario; e) l'assistenza legale e linguistica; f) l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata; g) la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo; h) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante; i) il trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all', lettera c) dallo Stato membro in cui esse si trovano allo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo. 3.   Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti: a) la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale; b) l'adattamento di tali persone alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; c) la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale; d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi; e) la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone; f) la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato; g) le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica; h) la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche. 4.   Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte in particolare a: a) promuovere la raccolta, la compilazione, l'uso e la diffusione delle informazioni sul paese d'origine, compresa la traduzione; b) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull'accoglienza, sull'integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale; c) rafforzare la capacità di pronunciarsi sulle domande di asilo e sui ricorsi ad esse relativi; d) contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborazione di indicatori e indici di riferimento. 5.   Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare: a) l'istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento; b) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento, per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza; c) la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico; d) il materiale fornito prima della partenza; e) le informazioni prima della partenza; f) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica; g) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione. 6.   Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale tra Stati membri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare: a) le informazioni prima della partenza; b) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica; c) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione. 7.   Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguardano le persone di cui all', lettera e). 8.   Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo. 9.   Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei bambini, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali minori, minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture o stupri o altre forme gravi di violenza o abuso psicologici, fisici o sessuali, le vittime della tratta di esseri umani e le persone che necessitano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie. 10.   Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all', lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente alle persone cui è negato l'ingresso o alle persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente una frontiera o mentre s'apprestavano ad attraversare le frontiere esterne per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.
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