Art. 28 · Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

Art. 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

In vigore dal 23 mag 2007
Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile 1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'. 2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:573:oj#art-28