Art. 26 · Autorità responsabile

Art. 26

Autorità responsabile

In vigore dal 23 mag 2007
Autorità responsabile 1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi: a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro; b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione; c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse; d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi; e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire; f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale. 2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013. 3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.
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