Art. 21 · Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

Art. 21

Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

In vigore dal 23 mag 2007
Modalità particolari relative alle misure d'urgenza 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza di cui all', comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione. 2.   Lo Stato membro che chiede l'assistenza del Fondo per far fronte alle situazioni di particolare pressione di cui all', paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazioni pertinenti disponibili, fra cui: a) una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare riguardo al numero di arrivi, agli effetti sulle capacità di accoglienza, al regime di asilo o alle infrastrutture e alle necessità urgenti, nonché una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo; b) un'indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possono includere dati statistici recenti e altri dati relativi all'afflusso di persone in un punto particolare della frontiera interessata; c) una descrizione dettagliata delle misure d'urgenza previste, della loro portata e natura e dei partner coinvolti; d) una ripartizione dei costi stimati delle misure previste. La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza e fissa l'importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cui sopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Stati membri tale decisione. 3.   L'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza di cui all' è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura. 4.   In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all', paragrafo 1, le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all', paragrafo 1.
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