Art. 19
Revisione dei programmi pluriennali
In vigore dal 23 mag 2007
Revisione dei programmi pluriennali
1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.
2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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