Art. 11
Partenariato
In vigore dal 23 mag 2007
Partenariato
1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.
Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.
2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
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