Art. 2
Prodotto
In vigore dal 23 mag 2007
Prodotto
1. Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali (di seguito: «il prodotto») sono fiori recisi di garofano (Dianthus caryophyllus L.) con colore del fiore modificato, ottenuti da una linea cellulare di coltura di Dianthus caryophyllus L., trasformata con il ceppo AGL0 di Agrobacterium tumefaciens mediante il vettore pcGP1470 per dare origine alla linea 123.2.38.
Il prodotto contiene il seguente DNA in tre cassette:
a)
cassetta 1:
il promotore di un gene di bocca di leone codificante per la calcone sintasi, il cDNA dell’enzima flavonoide 3’5’ idrossilasi (F3’5’H) della petunia e il terminatore del gene della petunia codificante per una proteina omologa alla proteina di trasferimento dei fosfolipidi;
b)
cassetta 2:
il promotore costitutivo Mac, il cDNA del diidroflavonolo 4-reduttasi (DFR) della petunia e il terminatore del gene di Agrobacterium tumefaciens codificante per la mannopina sintasi (Mas).
L’espressione simultanea di entrambi i geni nel garofano provoca una sintesi dei flavonoidi modificata nei fiori determinando la formazione del pigmento blu delfinidina;
c)
cassetta 3:
il promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore, una regione non tradotta del cDNA corrispondente al gene della petunia codificante per la proteina 5 legante la clorofilla a/b e il gene SuRB (als) codificante per una proteina di acetolattato sintasi mutata (ALS), che conferisce tolleranza alla sulfonilurea, di Nicotiana tabacum, compreso il suo terminatore.
Questo gene è stato utilizzato per la selezione in vitro.
2. L’autorizzazione riguarda la progenie derivata tramite riproduzione vegetativa del garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea 123.2.38).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:364:oj#art-2