Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mag 2007
Gli Stati membri garantiscono che: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbaril siano revocate entro il 21 novembre 2007; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbaril a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:355:oj#art-2