Art. 1 · Deroga al divieto dei movimenti

Art. 1

Deroga al divieto dei movimenti

In vigore dal 21 mag 2007
La decisione 2005/393/CE è così modificata: 1) L’articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Deroga al divieto dei movimenti 1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati: a) animali destinati a un’azienda ubicata entro un raggio di 20 km dall’azienda infetta; b) animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l’azienda di spedizione; c) animali destinati a un’azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l’azienda di spedizione e al di fuori di un raggio di 20 chilometri attorno a un’azienda infetta, alle seguenti condizioni: i) autorizzazioni preventive delle autorità competenti dei luoghi in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall’eventuale attacco dei vettori, oppure ii) test di identificazione dell’agente secondo quanto previsto dall’allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall’animale interessato che deve essere protetto dall’eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l’azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta o in conformità della sezione A dello stesso allegato; d) animali destinati a un’azienda o al trasporto diretto verso un macello ubicati al di fuori della zona soggetta a restrizioni attorno all’azienda di spedizione, compresi gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione, alle seguenti condizioni: i) autorizzazioni preventive delle autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall’eventuale attacco dei vettori, ii) conformità almeno alle condizioni di cui all’articolo 3 o 4; e iii) nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, lo Stato membro di origine provvede affinché sia aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio o, qualora gli animali siano destinati all’esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE: “Animali conformi alla decisione 2005/393/CE” ». 2) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Transito degli animali 1.   Gli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni e diretti o in transito verso aree esterne a tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell’uscita dalla zona soggetta a restrizioni. Gli animali inviati da aree esterne a una zona soggetta a restrizioni e in transito attraverso tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell’ingresso nella zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali devono essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. 2.   Nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, è aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE o, qualora gli animali siano destinati all’esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE: «Trattamento insetticida con … (inserire il nome del prodotto) in data … (inserire la data) alle ore … (inserire l’ora) in conformità della decisione 2005/393/CE.» 3.   Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di essere applicabili. L’autorità competente provvede però affinché l’esenzione cessi di essere applicabile qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni.»
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