Art. 2
In vigore dal 16 mag 2007
Le modifiche apportate con la presente decisione all’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Costa Rica, della Groenlandia, della Namibia, del Paraguay e del Vietnam per cui l’importatore di tali animali o prodotti è in grado di dimostrare che essi erano già stati spediti dal paese terzo interessato ed erano perciò in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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