Art. 1
In vigore dal 16 mag 2007
La decisione 2004/416/CE è modificata come segue:
1)
nel titolo, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;
2)
all’, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (*1), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1o maggio e il 30 novembre 2007 in ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.
(*1)
GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.»
"
4)
all’articolo 3, l’anno «2004» è sostituito dall’anno «2007»;
5)
l’articolo 4 è soppresso;
6)
all’articolo 5, l’anno «2005» è sostituito dall’anno «2008»;
7)
l’allegato è modificato come segue:
a)
ai punti 1 e 2, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi;
b)
al punto 3, i termini «del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell’Argentina o del Brasile» sono sostituiti da «dell’organismo di protezione dei vegetali del Brasile».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:347:oj#art-1