Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mag 2007
La decisione 2004/416/CE è modificata come segue: 1) nel titolo, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi; 2) all’, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (*1), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1o maggio e il 30 novembre 2007 in ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. (*1)   GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.» " 4) all’articolo 3, l’anno «2004» è sostituito dall’anno «2007»; 5) l’articolo 4 è soppresso; 6) all’articolo 5, l’anno «2005» è sostituito dall’anno «2008»; 7) l’allegato è modificato come segue: a) ai punti 1 e 2, i termini «dell’Argentina o» sono soppressi; b) al punto 3, i termini «del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell’Argentina o del Brasile» sono sostituiti da «dell’organismo di protezione dei vegetali del Brasile».
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