Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 mag 2007
1.   Gli Stati membri forniscono all’EFIS le seguenti informazioni sull’uso dello spettro radio sul loro territorio: a) per ogni banda di frequenza: — l’attribuzione delle frequenze ai servizi radio, come definita nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), — le applicazioni, utilizzando la terminologia proposta dall’EFIS, — le specifiche tecniche delle interfacce radio secondo il formato di cui all’allegato I, — i diritti d’uso individuali in conformità all’allegato II; b) per l’uso dello spettro radio in generale: — punti di contatto nazionali in grado di rispondere alle domande del pubblico circa il reperimento di informazioni sullo spettro radio a livello nazionale non contenute nel portale informativo europeo sullo spettro, nonché informazioni sulle procedure e le condizioni applicabili a livello nazionale per l’assegnazione dei diritti d’uso, — se disponibile, la politica e la strategia nazionale in materia di spettro radio sotto forma di una relazione. 2.   Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno una volta all’anno fino al 1o gennaio 2010 e due volte all’anno dopo tale data. Tale aggiornamento avviene mediante l’inserimento manuale dei dati attraverso internet oppure mediante tecnologie di trasmissione automatica dei dati utilizzando un formato specifico per lo scambio dei dati.
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