Art. 42

Art. 42

In vigore dal 14 mag 2007
1.   Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, Athena può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato. 2.   In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'amministratore, del contabile o del personale ad essi affiancati. 3.   La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di Athena. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione. 4.   In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell'esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite Athena conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni. 5.   In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale ad essi assegnato nell'esercizio delle sue funzioni.
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