Art. 41 · Rendimento dei conti di un'operazione

Art. 41

Rendimento dei conti di un'operazione

In vigore dal 14 mag 2007
Rendimento dei conti di un'operazione 1.   Al termine di un'operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell'operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione. 2.   Se il conto di gestione e il bilancio di un'operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di Athena e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti. 3.   Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell'operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata. 4.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.
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