Art. 25 · Determinazione dei contributi

Art. 25

Determinazione dei contributi

In vigore dal 14 mag 2007
Determinazione dei contributi 1.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti. 2.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori. 3.   I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'. 4.   La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all', paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3) o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca. 5.   I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato dalle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL (Reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
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