Art. 21 · Bilanci rettificativi

Art. 21

Bilanci rettificativi

In vigore dal 14 mag 2007
Bilanci rettificativi 1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, segnatamente quando un'operazione si presenta durante l'anno finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Se il bilancio rettificativo supera sostanzialmente l'importo di riferimento dell'operazione il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarlo. 2.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Tuttavia, quando il bilancio rettificativo è legato all'avvio di un'operazione militare dell'Unione, esso è corredato di una scheda finanziaria dettagliata relativa ai costi comuni previsti per l'insieme di questa operazione. Il comitato speciale delibera tenendo conto dell'urgenza.
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