Art. 18 · Importo di riferimento

Art. 18

Importo di riferimento

In vigore dal 14 mag 2007
Importo di riferimento Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un'operazione dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell'operazione stessa. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione.
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