Art. 12
Disposizioni amministrative con Stati terzi od organizzazioni internazionali
In vigore dal 14 mag 2007
Disposizioni amministrative con Stati terzi od organizzazioni internazionali
1. Disposizioni amministrative possono essere negoziate con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in particolare per facilitare l'approvvigionamento in teatro alle condizioni economicamente più favorevoli, tenuto conto dei vincoli operativi. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra Athena, rappresentato dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questi, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione.
2. Prima della firma, qualsiasi disposizione è sottoposta al comitato speciale per approvazione.
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